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Abstract Ricorso al TAR - ECLT - Università di Pavia

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Abstract Ricorso al TAR

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Ricorso al Tribunale ammininistrativo regionale del Lazio, presentato da Elena Cattaneo, Elisabetta Cerbai e Silvia Garagna


(sintesi dell’atto)
La questione giuridica
E’ un’ingerenza ingiustificata della Pubblica Amministrazione, nella sfera costituzionalmente protetta della libertà di ricerca, l’esclusione dei progetti che prevedono l’utilizzo di cellule staminali embrionali di origine umana da quelli che possono accedere ai finanziamenti pubblici?

L’antefatto

Il 26 febbraio 2009 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha sancito, con l’atto n. 19/CSA, l’accordo intervenuto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativo al “bando di ricerca sanitaria per l’anno 2008 finalizzata per progetti in materia di cellule staminali”.
Tale bando, con il quale si decide quali progetti scientifici sulle cellule staminali finanziare con fondi pubblici nell’anno di riferimento, prevede però che siano esclusi dal finanziamento i progetti “che prevedono l’utilizzo di cellule staminali embrionali di origine umana”.
Il ricorso al Tar Lazio n. 3751/2009
Avverso tale atto della Conferenza permanente hanno proposto ricorso in sede amministrativa, al fine di ottenere l’annullamento dell’atto medesimo, la Prof.ssa Elena Cattaneo, la Prof.ssa Elisabetta Cerbai e la Prof.ssa Silvia Garagna, nella loro veste di scienziate e docenti universitarie in materie scientifiche, nonché di esponenti di rilievo della comunità scientifica italiana per il ruolo da esse ricoperto non solo nelle Università, ma anche in enti di ricerca in collegamento con il Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, come possibili destinatarie finali dei finanziamenti previsti dal bando.
In particolare, ad avviso delle ricorrenti, il divieto di finanziare progetti che prevedano l’utilizzo di cellule staminali embrionali di origine umana sarebbe lesivo della libertà di ricerca
(art. 33. Cost.), implicando un trattamento discriminatorio nella scelta dei progetti da finanziare, in quanto:
-
le ricerche che prevedono l’utilizzo di cellule staminali embrionali di origine umana, non sono proibite e sono praticate anche in Italia, e, dunque, se non vi fosse il divieto di finanziamento, esse rientrerebbero sicuramente nella finalità che l’atto impugnato si è data come essenziale alla selezione dei progetti da finanziare;
-
non è possibile fare una valutazione in termini assoluti e astratti delle prospettive e dei benefici che l’uso delle cellule staminali embrionali comporterebbe alla ricerca rispetto all’uso di cellule staminali di altro tipo, come è dimostrato dall’ampio e vivace dibattito scientifico, anche internazionale, sul tema. Una valutazione di tal genere andrebbe invece condotta con specifico riguardo all’impostazione, all’oggetto e allo specifico scopo del singolo progetto di ricerca, solo da parte di scienziati ed unicamente sulla base di criteri tecnico-scientifici.
Le  ricorrenti sostengono che l’atto impugnato pone un divieto che non è basato su  valutazioni tecnico-scientifiche, ma è  esclusivamente frutto di una scelta politico-amministrativa(lo dimostra il fatto che tale divieto è stato inserito in seguito alla espressa richiesta fatta al Governo dalla Conferenza Stato-Regioni, cui il bando era stato, come di prassi, sottoposto (cfr. comunicato stampa del Ministero della salute n. 83 del 4 marzo 2009).
A parere delle ricorrenti la decisione è quindi frutto di una decisione squisitamente politica, che viola  la libertà di ricerca scientifica per i seguenti motivi:
-
per giurisprudenza consolidata, l’art. 33, comma 1 Cost. “va inteso e interpretato nella sua autentica portata, che è quella di consentire (…) alla scienza di esteriorizzarsi, senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente e autoritariamente imposti (sent. n. 57 del 1976 Corte Costituzionale);
   -l’autorità politico-amministrativa ha competenza  solo per l’organizzazione del servizio sanitario come pubblica amministrazione, (anche quanto al quadro organizzativo in cui l’attività di ricerca abbia da svolgersi), e non può ingerirsi o interferire  nella sostanza tecnico-scientifica della ricerca medesima, che è  riservata ai soli ricercatori e  scienziati;
  -
l’autorità politico amministrativa non può ingerirsi nelle valutazioni tecnico-scientifiche arrivando al punto di imporre, considerandole come acquisite, risultanze che sono obiettivamente incerte e controverse dal punto di vista scientifico oppure, viceversa, omettendo di considerare le risultanze di accertamenti scientificamente acquisiti.
A giudizio delle ricorrenti, il divieto di finanziare progetti che prevedano l’utilizzo di cellule staminali embrionali di origine umana è quindi lesivo della libertà di ricerca scientifica prevista dall’art. 33, comma 1 Cost., in quanto frutto di un’arbitraria e illegittima ingerenza dell’autorità politico-amministrativa in una questione che deve essere risolta solo nel  dibattito tecnico-scientifico e che esula palesemente dalle competenze concernenti l’organizzazione amministrativa del finanziamento della ricerca sanitaria .

Giurisprudenza di riferimento
- sent. n. 57/1976, Corte Costituzionale;
- sent. n. 282/2002, Corte Costituzionale;
- sent. n. 390/2006, Corte Costituzionale;
- sent. n. 151/2009, Corte Costituzionale;
- ord. n. 398/2008, Tar Lazio;
- ord. n. 707/08, Tar Lombardia;
- sent. n. 6199/2007, Consiglio di Stato;
- ord. n. 5311/2008, Consiglio di Stato.

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