Abstract Ricorso in Appello
Ricorso in Appello al Consiglio di Stato, presentato da Elena Cattaneo, Elisabetta Cerbai e Silvia Garagna per la riforma dell’ordinanza n. 3477/2009 emessa dal T.A.R. Lazio
(sintesi dell’atto)
L’antefatto
Con l’ordinanza n. 3477/2009 del 15 luglio 2009, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva respinto l’istanza di sospensione del “Bando di ricerca sanitaria per l'anno 2008 finalizzata per progetti in materia di cellule staminali” chele Prof. Elena Cattaneo, Elisabetta Cerbai e Silvia Garagna avevano proposto con il ricorso n. 3751/2009 . Il T.A.R. Lazio, aveva infatti ritenuto che le ricorrenti non fossero attivamente legittimate ad impugnare l’atto in questione, non essendo né “destinatari istituzionali” né “Istituzioni esterne collegate con i primi da specifici accordi” .
Il ricorso in Appello al Consiglio di Stato n. 8702/2009
La Prof.ssa Elena Cattaneo, la Prof.ssa Elisabetta Cerbai e la Prof.ssa Silvia Garagna hanno fatto ricorso in appello al Consiglio di Stato contro l’ordinanza n.3477/2009 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Le Appellanti sostengono di essere legittimate ad impugnare il “Bando di ricerca sanitaria per l'anno 2008” in quanto:
-Ricercatrici da anni impegnate nella ricerca sulle cellule staminali, ed in particolare sulle staminali embrionali umane, nonché nella loro veste di Direttrici di centri di ricerca attivi sui medesimi temi;
-I “destinatari istituzionali” – regioni e province autonome, Istituto Superiore di Sanità, Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico pubblici e privati e Istituti Zooprofilattici Sperimentali – indicati nel bando come referenti delle richieste di finanziamento, sono nella realtà centri di imputazione meramente formali dei finanziamenti, proponendosi come semplici enti “ospitanti” ed essendo la gestione e l’utilizzo dei finanziamenti rimessa alle unità di ricerca e, in ultima analisi, ai ricercatori che sono gli effettivi proponenti del progetto;
-esse ricoprono posizioni di rilievo all’interno di strutture universitarie e di ricerca che sicuramente rientrano tra le “istituzioni esterne” – Università, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Enti di ricerca pubblici e privati, imprese pubbliche e private – che il bando impugnato ammette alla partecipazione e che possono prendere parte alla realizzazione dei progetti sulla base di accordi con i “destinatari istituzionali”, alla sola condizione che “sia comunque garantita la presenza di almeno una unità operativa appartenete al SSN”;
-in qualità di professori universitari esse sono, per ciò stesso, legittimate ad impugnare atti amministrativi, anche di indole organizzativa, incidenti sul loro statuto personale e sull’esercizio delle loro funzioni, che deve essere libero anzitutto per le funzioni di ricerca scientifica oltre che per quelle didattiche (si veda in giurisprudenza Cons. di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2002 n. 1904; Sez. VI 3 giugno 1995 n. 533).
Quanto alle eccezioni concernenti la pretesa carenza di interesse a ricorrere, data dal fatto che al momento della presentazione del ricorso nessuna delle Appellanti risultava partecipare a progetti di ricerca presentati per il finanziamento, esse osservano che:
-il bando esclude in modo inequivocabile i progetti che prevedano (anche solo in parte) “l’utilizzo di cellule staminali embrionali di origine umana” dalla valutazione per l’assegnazione dei finanziamenti, precludendo, per ciò stesso, la presentazione di progetti di ricerca di questo tipo, concretando immediatamente l’effetto lesivo che determina l’interesse al ricorso;
-si sono comunque premurate di predisporre la documentazione necessaria per la presentazione dei progetti, prendendo contatto con “destinatari istituzionali” disponibili ad ospitare i progetti, nel caso in cui la clausola ostativa venisse rimossa.
Poste queste premesse a conferma della propria legittimazione ad agire in giudizio, le Appellanti ribadiscono dunque che l’autorità politico-amministrativa ha competenza solo per l’organizzazione del servizio sanitario come pubblica amministrazione, e non può ingerirsi o interferire nella sostanza tecnico-scientifica della ricerca medesima, che è riservata ai soli ricercatori e scienziati.
In particolare, in relazione al richiamo alla legge n.40 del 2004, come “quadro normativo di riferimento”, operato nell’ordinanza impugnata, le Appellanti sottolineano che:
-è necessario distinguere tra la “manipolazione” dell’embrione, la sperimentazione “sugli embrioni” umani, vietate dalla legge n.40 del 2004, e la ricerca che utilizzi “cellule staminali embrionali umane”, pienamente lecita nel nostro ordinamento, nella misura in cui utilizzi materiali già legalmente disponibili presso le strutture di ricerca;
-dalla legge n.40/2004 non può farsi discendere alcuna ratio giustificatrice dell’esclusione dei progetti che utilizzino “cellule staminali embrionali di origine umana” da quelli finanziabili;
-il richiamo operato dal T.A.R. Lazio nell’ordinanza impugnata alla legge n.40/2004 è assolutamente irrilevante rispetto al tema in questione.
A giudizio delle Appellanti, il fatto che la ricerca sulle cellule staminali embrionali sia lecita e consentita in Italia non è però, di per sé solo, garanzia assoluta della salvaguardia della sfera costituzionalmente protetta della libertà di ricerca scientifica.
Tale libertà, infatti, è comunque irrimediabilmente compromessa nel momento in cui è minata la reale fattibilità di qualsiasi progetto di ricerca sulle cellule staminali embrionali tramite condizionamenti di tipo economico.
L’esclusione dei progetti di ricerca sulle cellule staminali embrionali, indipendentemente dal loro pregio e valore scientifico, dalle potenzialità terapeutiche e dunque da qualsiasi valutazione tecnico-scientifica, dal novero dei progetti che possono accedere al finanziamento pubblico si concretizza, perciò, in una lesione alla libertà di ricerca scientifica, nella misura in cui rende in pratica tale ricerca del tutto impossibile.