Caso Brustle v Greenpeace - Aggiornamento (17-1- 2012) di Avgi Kaisi
Sentenza della Corte
Il 18 Ottobre 2011 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso un giudizio riguardo l’interpretazione del termine “embrione” come presente nell’articolo 6 (2)(c) della direttiva 98/44/CE.
La Corte ha seguito la linea dell’Avvocato Generale e ha dichiarato che, ai sensi del articolo 6 (2)(c), il termine embrione deve essere inteso in senso ampio sottolineando, inoltre, che l’interpretazione del termine dovrebbe essere strettamente giuridica e pertanto escludendo dalla sua considerazione eventuali domande di natura medica o etica. La Corte ha concluso che nel momento in cui un ovulo umano viene fecondato deve essere considerato embrione. Inoltre, la Corte ha stabilito che il termine embrione deve comprendere anche ogni ovulo umano non fecondato nel cui nucleo è stata trapiantata una cellula umana matura, cosi’ come un ovulo umano non fecondato la cui divisione e ulteriore sviluppo siano state stimolate per partenogenesi.
Per quando riguarda le cellule staminali embrionali ottenute durante la fase di blastocisti, la Corte ha lasciato al giudice nazionale il compito di decidere caso per caso se esse abbiano avuto la possibilità di svilupparsi in esseri umani e perciò debbano essere considerate embrioni umani.
La Corte ha anche escluso la brevettabilità di un’invenzione, quando la sua attuazione richieda la distruzione di embrioni umani, anche nel caso in cui le rivendicazioni del brevetto non includano l’uso di embrioni umani. La Corte ha anche osservato che qualunque decisione diversa permetterebbe al titolare del brevetto di evitare l’applicazione della disposizione tramite abili cavilli.
Questa decisione rappresenta una battuta d’arresto per la ricerca sugli embrioni umani in Europa. Tuttavia, i brevetti saranno ancora possibili per le cellule staminali adulte pluripotenti o per le cellule staminali embrionali pluripotenti che non risultino dalla distruzione del embrione.