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Con un referendum popolare il Massachusetts respinge l’introduzione per legge della “morte con dignità” - ECLT - Università di Pavia

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Con un referendum popolare il Massachusetts respinge l’introduzione per legge della “morte con dignità”

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di Federico Gustavo Pizzetti

Martedì 9 novembre 2012, mentre, a livello federale, si svolgevano le elezioni presidenziali e quelle per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti e di un terzo del Senato, i cittadini dello Stato del Massachusetts sono stati chiamati a confermare o respingere una legge di iniziativa popolare volta all’introduzione della "morte con dignità" sulla quale nessun pronunciamento era sino a quel momento avvenuto da parte del Legislativo.
Il disegno di "
Death With Dignity Act", modellato sulla falsariga delle legislazioni dell’Oregon e dello Stato di Washington, prevedeva – in effetti – il riconoscimento di pubblico interesse e dunque la necessità di una disciplina partita alla richiesta di un paziente di ottenere un "exitus" conforme alla propria concezione della dignità umana.
Più in particolare, il paziente, residente nello Stato del Massachussets, che si fosse trovato nelle condizioni "terminali" stabilite dalla proposta di legge (affetto cioè da patologia diagnosticata da due medici ad esito infausto entro un lasso di tempo non superiore ai sei mesi), avrebbe potuto fare richiesta di una ricetta medica per procurarsi una sostanza che assicuri, all’assunzione, una morte repentina e senza sofferenze.
La legge richiedeva il possesso di piena capacità di intendere e di volere in capo al paziente, che dunque doveva essere in grado di esercitare il proprio
right to make heakt care decisions da solo o con l’ausilio comunicativo di un familiare.
La richiesta, inizialmente espressa in forma orale, doveva essere poi confermata mediante atto scritto, dotato di alcuni specifici requisiti formali, compresa la presenza di due testimoni, escluso il medico curante e, per uno di questi, un parente o un erede o legatario o un operatore della struttura di cura.
I medici avrebbero potuto accondiscendere alla richiesta di stilare la ricetta in piena libertà di apprezzamento, senza alcun obbligo di adempiere alle volontà dell’assistito.
Oltre ad una serie di misure "di protezione" per assicurare effettività alla libera scelta del paziente (quali la necessità di fornire una piena informazione; la previsione di una procedura di consulenza "esperta", attivata anche da uno solo dei due medici coinvolti, in caso di sospetto di disturbo psichiatrico o psicologico o di depressione incidente sulla piena capacità di valutazione del paziente; la notifica della richiesta al parente più prossimo del malato), la proposta di legge, in modo molto analitico, disponeva anche dei periodi di "decantazione" valevoli per assicurare che la scelta di una morte dignitosa fosse effettivamente presa con una convinta maturazione interiore.
In dettaglio, era, infatti, richiesta la reiterazione dell’istanza in forma prima orale e poi scritta, e poi confermata ancora in forma orale (in questa fase, il medico era obbligato a informare il paziente della facoltà di revocare la richiesta), nonché il trascorrere di un intervallo di tempo di almeno 15 giorni fra l’iniziale richiesta orale e la successiva richiesta scritta e di almeno 48 ore tra la richiesta scritta e la prescrizione della sostanza letale.
Completavano poi la disciplina una serie di previsioni volte ad evitare ogni "incidenza", per così dire, del riconosciuto diritto a ottenere la morte "con dignità", sui contratti in essere o da stipulare di tipo assicurativo e sulla disciplina testamentaria (ad esempio, aumentando i premi oppure introducendo clausole di automatica rescissione o costringendo a sottoscrivere clausole di rinuncia alla richiesta di una morte dignitosa in sede di stipula di polizze per malattia o sulla vita).
Era, altresì, ribadito il divieto di praticare l’eutanasia attiva in qualsiasi forma insieme all’introduzione di un sistema sanzionatorio particolarmente pesante nei confronti dell’induzione alla richiesta di "morte dignitosa", ovvero all’alterazione di una revoca espressa dal malato rispetto ad una precedente istanza.
Un’esplicita clausola di non punibilità veniva, infine, introdotta a favore dei medici che avessero adempiuto a una richiesta del malato conformemente alla legge stessa.
Il risultato del
referendum, sia pur di misura (51% a 49%), è stato negativo.
A detta dei primissimi commenti, per quanto all’inizio della campagna elettorale l’orientamento popolare prevalente fosse nel senso dell’approvazione della proposta di legge, v’è quasi da stupirsi che, alla fine, i contrari abbiano prevalso solo di poco.
In effetti, ampia azione dissuasiva è stata esercitata, in modo ora più ora meno mediaticamente appariscente, da tre grandi, potenti e influenti "attori": la classe medica, la cui associazione professionale si è nettamente schierata contro la proposta di legge popolare; la Chiesa cattolica (la quale, peraltro, rinunciando a plateali scontri frontali, ha evitato di innescare una contrapposizione che avrebbe radicalizzato l’opinione dei laici incerti in uno Stato con una forte componente cattolica) e, soprattutto, il variegato mondo dell’associazionismo a tutela dei diritti delle persone con disabilità.
Da questo punto di vista, il risultato del Massachussets rappresenta un passo ulteriore nel "riposizionamento" del dibattito pubblico e di riflesso nell’interpretazione dei principi costituzionali coinvolti nelle decisioni di fine-vita.
Se, infatti, a partire dalla seconda metà degli Anni Sessanta dello scorso secolo fino a tempi relativamente recenti, i temi in parola ruotavano attorno al principio di autodeterminazione e al riconoscimento di un
constitutional right "to be let alone", oggi, invece, l’accento è fortemente posto sulla necessità di una tutela rafforzata per le persone con disabilità nel quadro dei doveri pubblici alla solidarietà e alla protezione sociale.
Domina, invero, la preoccupazione che un riconoscimento di più ampi spazi di libertà individuale, vuoi terapeutica, nell’accettazione o nel rifiuto delle cure anche salvavita, vuoi con riferimento alle scelte di "morte dignitosa", invece che aumentare il patrimonio di diritti e delle libertà soggettive, esprima in realtà la volontà di non prendersi effettivamente in carico delle persone fortemente
handicappate, calpestando, così, essenziali elementi di cura sociale.
Sullo sfondo si staglia, a ben vedere, la questione se, fermo restando che ripugna alla coscienza di tutti i Paesi occidentali, Stati Uniti compresi, che la dignità umana possa essere determinata
unicamente in funzione della società e in base a parametri etero-determinati, il contenuto della dignità non possa essere individuato anche in base a criteri soggettivi che tengano conto della qualità della vita percepita dal malato e della misura della sofferenza da lui avvertita sia di ordine fisico (lenibile, in qualche caso, attraverso la terapia del dolore: non va dimenticato che il Massachusetts nella stessa tornata referendaria ha approvato l’uso terapeutico della marijuana), sia di ordine morale (non alleviabile attraverso le cure palliative).
Si tratta, peraltro, di una questione non nuova, ma che, a quanto pare di potersi leggere "in filigrana" nel risultato del
referendum dello Stato della Costa orientale, sta sempre più acquistando una venatura assai particolare.
Infatti, facendo leva non tanto sullo scontro fra le opposte visioni del mondo e dell’uomo – sacralità della vita, da una parte; autodeterminazione individuale, dall’altra – quanto piuttosto su un ricorso sempre più spinto al
principio di precauzione e all’eccitazione, nell’opinione pubblica, della percezione del rischio che, approvando leggi sulla "morte dignitosa", non si voglia tutelare la libertà individuale, ma si deprima invece la tutela pubblica nei confronti dei più deboli e dei disabili, sta sempre più diventando possibile modificare i flussi di opinione in materia di diritto delle decisioni di fine-vita in senso ostile al riconoscimento di maggiore autonomia decisionale del soggetto.
Questa ricollocazione delle questioni di fine vita nella prospettiva dell’incremento dei rischi per le persone con disabilità derivanti dall’adozione di leggi "permissive", che già si era notata, sia pure nei confronti di una pronuncia giurisprudenziale e non di una proposta legislativa, nel
caso Schiavo, fa sorgere, tuttavia, un nodo concettuale e di riflesso politico-sociale e giuridico assai delicato da scogliere.
Va, infatti, evitato che la necessaria tutela del soggetto debole, di cui la collettività è chiamata a farsi carico, prevalga, sino a "svuotarla", sulla libertà che allo stesso soggetto debole deve essere riconosciuta, in nome della tutela della sua dignità-individualità, nei confronti delle scelte che riguardano il percorso di fine-vita quando quest’ultimo è costellato da uno stato patologico irreversibile nei confronti del quale la medicina moderna è in grado solo di assicurare la "sopravvivenza" mediante il ricorso alla potenza della tecnologia di sostegno biomedicale delle funzioni vitali, ma non già più la "guarigione".


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