Da S. and Marper a Greens: la Gran Bretagna sta per recedere dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo?
Da S. AND MARPER a GREENS:
LA GRAN BRETAGNA STA PER RECEDERE
DALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO?
Le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’uomo incontrano la reazione di Stati contraenti che reclamano la sovranità di un tempo. Ne è una chiara dimostrazione il Regno Unito che, più e più volte, ha mostrato di mal tollerare la “intromissione” di Strasburgo nelle prerogative interne.
Lo si è visto nelle polemiche sorte a seguito della sentenza S. and Marper (4 dicembre 2008) sul tema della banca nazionale forense del DNA, ove la Corte di Strasburgo ha dichiarato il Criminal Justice and Police Act (2001) illegittimo e sproporzionato (oltre che lesivo della riservatezza delle persone), nella parte in cui ammetteva che nel database fosse prevista la conservazione illimitata dei profili genetici appartenenti a persone innocenti o prosciolte. Di fronte ad un simile decisum, i giudici della House of Lords avevano reclamato la pretesa di valutare autonomamente i casi nazionali, senza concedere l’ultima parola a Strasburgo. E il Parlamento britannico ha proseguito sulla stessa linea, dando esecuzione alla sentenza con l’adozione, nell’aprile 2010, del Crime and Security Act che ha rappresentato una modifica solo parziale della decisione sovranazionale, prevedendo ancora la conservazione dei profili genetici di innocenti non più per periodi illimitati, ma per un totale di 6 anni dopo il proscioglimento nel caso di soggetti accusati di reati lievi e per 12 anni nel caso di accusati di reati gravi e di violenza sessuale. Le critiche del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa non hanno tardato ad arrivare, dato lo scarso rispetto del canone di proporzionalità richiesto, e la normativa non è comunque stata implementata, a causa dei cambiamenti di governo occorsi nel maggio 2010. Ad oggi, dunque, l’esecuzione della sentenza è sospesa e l’attuale coalizione governativa ha proposto un nuovo Freedom Bill che appare più conforme alla ratio decidendi della Corte EDU, nonostante la ritrosia britannica a dare attuazione al dettato sovranazionale.
Le contestazioni dell’Inghilterra avverso il sistema CEDU persistono e oggi vi è persino chi chiede che la Gran Bretagna receda dalla Convenzione. Nella recente decisione sul caso Greens and M.T. (23 ottobre 2010), la Corte EDU ha affermato che la legislazione inglese (Representation of the People Act, 1983) che nega il diritto alle elezioni europee per i prigionieri rappresenta una violazione dell’art. 3 del Protocollo n.1 (sul diritto alle libere elezioni) e dell’art. 13 CEDU (sul diritto a rimedi effettivi). La Grand Chamber, richiamando il suo precedente del 6 ottobre 2005 sulla vicenda Hirst, sempre relativa al diritto di voto negato ad un cittadino in carcere, e osservando come la Gran Bretagna non abbia ancora dato esecuzione a quella sentenza mancando di eliminare dal sistema il “blanket ban” di diritto di voto ai prigionieri, ha assegnato un termine di 6 mesi dalla pronuncia per modificare la legislazione in vigore.
Le reazioni del Regno Unito, per l’ennesima volta, si sono tradotte in una protesta da più parti. Rappresentanti di Governo l’hanno definita come una semplice decisione, tutta da valutare e non certo prescrittiva; la House of Commons nel marzo 2011 ha votato per mantenere il “blanket ban” di diritto di voto ai prigionieri, dimostrando così di voler deliberatamente ignorare non solo il dettato sovranazionale ma anche quello interno pronunciato in aderenza alla CEDU (come nel caso di una sentenza dell’aprile 2010 della UK Supreme Court che ha definito il registro dei criminali macchiatisi di violenza sessuale una violazione della privacy, sulla base dello Human Rights Act che, come è noto, incorpora la CEDU nel sistema giuridico britannico). Va notato, poi, che un think tank, “Policy Exchange”, in un Report del 7 febbraio 2011 significativamente intitolato “Bringing Rights Back Home. Making human rights compatible with parliamentary democracy in the UK”, a firma del Dr. Michael Pinto-Duschinsky, ha addirittura proposto che il Regno Unito avvii i negoziati per limitare la giurisdizione della Corte europea e, se ciò non fosse possibile, ha suggerito di chiedere il recesso della Gran Bretagna dal sistema della CEDU e dalla giurisprudenza sovranazionale, in favore di una Suprema Corte nazionale come giudice finale dei diritti umani. Inoltre, il Primo Ministro, David Cameron, ha confermato l’istituzione di una specifica commissione (guidata dal Deputy Prime Minister, Nick Clegg, e dal Secretary of State for Justice, Kenneth Clarke) con lo scopo di sostituire lo Human Rights Act con un British Bill of Rights, sulla scorta delle indicazioni di Lord Woolf, precedente Lord Chief Justice, che ha sottolineato come due cataloghi di diritti creino difficoltà ermeneutiche e sia preferibile un testo nazionale.
Insomma, le rivendicazioni del Regno Unito nei riguardi della Corte EDU confermano l’atteggiamento di un Paese refrattario ad accettare ogni cessione della propria sovranità ed estremamente geloso della propria storia e delle proprie tradizioni culturali e giuridiche, ma contemporaneamente sono sintomatiche di una realtà di relazioni giuridiche sovranazionali e nazionali che, nei fatti, è già esistente.
Questa, dunque, la più recente reazione della Gran Bretagna al sistema CEDU.
Eppure…
Il paradigma dello Stato nazionale e del diritto “rinchiuso” entro ormai stretti confini di sovranità necessita oggi, in maniera sempre più forte, di un profondo ripensamento. Nel processo di globalizzazione in corso, il diritto si trova, infatti, a sperimentare livelli transnazionali: le interconnessioni tra le giurisprudenze nazionali, il loro richiamo reciproco a convenzioni internazionali o a prospettive adottate a livello europeo, internazionale e sovranazionale, le relazioni tra le Corti producono un “transnational flow of legal standards” che si va sempre più arricchendo.
In modo particolare, le sentenze della Corte EDU si inseriscono in un fitto sistema di relazioni tra fonti e giudici di diverso livello e offrono il proprio contributo per il ravvicinamento dei diritti locali e per la creazione di un livello omogeneo di garanzie tra ordinamenti giuridici, in nome della “tutela multilivello dei diritti”.
Sebbene per i giudici di Strasburgo le loro sentenze abbiano un valore essenzialmente dichiarativo e si attaglino solamente al caso esaminato, tuttavia l’importanza della Corte nell’ambito della protezione dei diritti umani è tale che, da un lato, è la Corte medesima a non esimersi dallo stigmatizzare gli orientamenti nazionali ritenuti lesivi della CEDU e a rifarsi ai propri precedenti. Per altro verso, sono gli Stati stessi ad aver mutato, in linea generale, il loro rapporto con l’ordinamento sovranazionale rappresentato dalla Corte, nel momento in cui, anche se non diretti destinatari delle sentenze sovranazionali, si appellano a quelle statuizioni per valutare che il loro ordinamento non rechi lesioni ai diritti umani o per correggere eventuali violazioni commesse.
(Ilaria Anna Colussi)