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La lunga vicenda giurisprudenziale del caso Englaro - ECLT - Università di Pavia

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La lunga vicenda giurisprudenziale del caso Englaro

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Le decisioni giurisprudenziali che si susseguono nel caso di Eluana Englaro sono molteplici e coinvolgono sia la giurisdizione ordinaria (civile e penale) che quella amministrativa e, al loro interno, Corti a diversi livelli.
Eluana Englaro, a causa di un incidente stradale occorsole nel 1992, versava in una condizione di Stato Vegetativo Permanente: una "condizione clinica di non consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante, accompagnata da cicli di sonno-veglia, con conservazione completa o parziale delle funzioni autonomiche dell’ipotalamo e del tronco-encefalo che dura da più di dodici mesi
[che] consegue alla totale necrosi della corteccia o delle connessioni cortico-diencefaliche" (la definizione è dell’American Academy of Neurology, Multi-Society Task Force on PVS, Medical aspects of the Persistent Vegetative State e Medical aspects of the Permanent Vegetative State, 1994).
Dal punto di vista giuridico, si tratta di uno dei casi in cui il paziente è stabilmente incapace e, pertanto, impossibilitato ad assumere contestualmente le decisioni che lo riguardano, comprese quelle relative al suo stato di salute.

Le decisioni giurisprudenziali relative al caso Englaro sono:

Trib. Lecco, decr. 2 marzo 1999

Il Tribunale dichiara inammissibile la richiesta del tutore poiché in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento vigente, in particolare dell’art. 2 della Costituzione, alla luce del principio di indisponibilità del diritto alla vita (art. 579 c.p.)

C. A. Milano, decr. 31 dicembre 1999

La Corte d’Appello rigetta il reclamo proposto dal tutore poiché ritiene che una decisione non sia possibile a causa del dibattito ancora aperto in ambito medico e giuridico in ordine alla qualificazione del trattamento somministrato (idratazione e nutrizione artificiale) a Eluana Englaro.

Trib. Lecco, 15-20 luglio 2002

Il Tribunale rigetta il ricorso presentato dal tutore poiché il potere di cura del tutore implica un quid positivo volto alla conservazione della vita del soggetto stesso e della sua integrità psico-fisica. Appare quindi una contraddizione in termini o, comunque, una conseguenza contraria alla logica, prima ancora che al diritto, assegnare al tutore, ovverosia a colui che è titolare di poteri-doveri di conservazione della persona interdetta, la potestà di compiere atti che implichino di necessità (come, nella specie, a seguito della cessazione della somministrazione dell’alimentazione artificiale) la morte del soggetto tutelando.

C. A. Milano, 17 ottobre – 10 dicembre 2003

La Corte d’Appello di Milano rigetta il reclamo del tutore sulla base dell’importanza e della delicatezza della questione. Il Collegio  auspica che il legislatore ordinario individui e predisponga gli strumenti adeguati per l’efficace protezione della persona e il rispetto del suo diritto di autodeterminazione, prevedendo una verifica rigorosa da parte dell’Autorità giudiziaria della sussistenza di manifestazioni di direttive anticipate. L’intervento legislativo potrebbe evitare strumentalizzazioni e sofferenze e contribuirebbe alla responsabilizzazione della collettività.

Cass., sez. I, ord. n. 8291 del 20 aprile 2005 - (Per gentile concessione della rivista NGCC)

La Corte dichiara il ricorso inammissibile poiché, in applicazione dell’art. 78 c.p.c., è necessaria la nomina di un curatore speciale, quale necessario contradditore del tutore.

Trib. Lecco, decr. 20 dicembre 2005 - 2 febbraio 2006 - (Per gentile concessione della rivista NGCC)

Il ricorso proposto dal tutore e dal curatore speciale di Eluana Englaro deve essere dichiarato inammissibile per difetto da parte di quest’ultimi dei poteri di rappresentanza sostanziale e quindi processuale dell’interdetta con riferimento alla domanda di interruzione dell’alimentazione artificiale.

C. A. Milano, decr. 16 dicembre 2006 - (Per gentile concessione della rivista Foro Italiano)

La Corte d’Appello ritiene che il ricorso in esame, pur ammissibile, non possa essere accolto e vada respinto nel merito poiché la medesima Corte non ha alcuna  possibilità di accedere a distinzioni tra “vite degne e non degne di essere vissute”, dovendo fare riferimento unicamente al bene vita costituzionalmente garantito,  indipendentemente dalla qualità della stessa  e dalle percezioni soggettive che di detta  qualità si possano avere. Il bilanciamento tra il bene giuridico della vita, da un lato, e quelli della dignità e dell’autodeterminazione della persona, dall’altro lato, bilanciamento, a giudizio di questa corte, non può che risolversi a favore del primo.

Cass., sent. n. 21748 del 16 ottobre 2007

La Corte di Cassazione – escluso che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscano, in sé, oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, pur essendo indubbiamente un trattamento sanitario – ha deciso che il giudice può, su istanza del tutore, autorizzarne l’interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti: a) la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione; b) sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, deve essere negata l’autorizzazione, perché allora va data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa.

C. A. Milano, decr. 25 giugno – 9 luglio 2008

La Corte d’Appello, in applicazione del principio di diritto dettato dalla Corte di Cassazione, accoglie il reclamo proposto dal tutore di Eluana Englaro, cui ha aderito anche il curatore speciale, e per l’effetto, in riforma del decreto n. 727/2005 emesso dal Tribunale di Lecco in data 20 dicembre 2005 e depositato in data 2 febbraio 2006, accoglie l’istanza - conformemente proposta da entrambi i legali rappresentati di Eluana Englaro - di autorizzazione a disporre l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale di quest’ultima, realizzato mediante alimentazione e idratazione con sondino naso-gastrico.

Cass., S.U., sent. n. 27145, 11-13 novembre 2008 (Per gentile concessione del CED della Corte di Cassazione)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiarano inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Milano.

Ricorso Camera dei deputati depositato in cancelleria il 17 settembre 2008 ed iscritto al n. 16 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008

La Camera dei deputati solleva il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale con cui si contesta l'invasione o comunque la menomazione da parte della Corte di cassazione della sfera di poteri attribuiti costituzionalmente agli organi del potere legislativo poiché la stessa Corte di cassazione ha posto a fondamento della sua decisione presupposti non ricavabili dall'ordinamento vigente, neppure mediante l'applicazione dei criteri ermeneutici, ledendo, in tal modo, la sfera di attribuzioni costituzionali della Camera.

Ricorso del Senato della Repubblica ed iscritto al n. 17 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008

Il Senato della Repubblica ritiene che, nella sentenza della Corte di cassazione n. 21748 del 2007, il potere giudiziario si sia materialmente sostituito al potere legislativo, al quale solo spetta la funzione “nomo genetica” a fronte di quella “nomofilattica” attribuita al primo; e ciò in aperto contrasto con il principio di separazione dei poteri, espresso anche nella “teoria della Costituzione scritta”, alla garanzia della quale il giudizio per conflitto di attribuzioni è preordinato.

Corte Cost., ord. n. 334 del 8 ottobre 2008

La Corte costituzionale dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione, sollevati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, sulla base della circostanza che la vicenda processuale che ha originato il presente giudizio non appare ancora esaurita, e che, d’altra parte, il Parlamento può in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti.

Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione II, Ada Rossi et al. c. Italie (Requête no 55185/08)

La Corte EDU dichiara inammissibile il ricorso presentato dai ricorrenti (persone fisiche e associazioni) poiché ritiene che se le autorità giudiziarie nazionali competenti fossero state chiamate a pronunciarsi sulla questione del mantenimento del trattamento medico dei ricorrenti, esse non avrebbero potuto non considerare né la volontà dei malati espressa tramite i loro tutori, che hanno chiaramente preso posizione in difesa del diritto a vivere dei loro congiunti, né i pareri dei medici specialisti.

TAR Lombardia – sez. Milano del 26.1.2009

Il TAR accoglie il ricorso del tutore di Eluana Englaro e annulla l'atto amministrativo del Direttore Generale della Direzione generale Sanitàdella Giunta Regionale Lombardia, adottato in data 3 settembre 2008,concernente il trattamento sanitario della ricorrente.

Decreto di Archiviazione GIP di Udine

Il GIP dispone l’archiviazione del procedimento penale a carico di Beppino Englaro (tutore di Eluana Englaro) e del personale sanitario della struttura presso cui Eluna Englaro è morta poichè, alla luce di quanto deciso in sede civile, il tutore ha espresso la volontà dell’incapace e il personale sanitario, che ha conseguentemente operato per sospendere il trattamento e rimuovere i mezzi attraverso cui veniva protratto, ha agito alla presenza di una causa di giustificazione e segnatamente quella prevista dall’art. 51 c.p. Sussiste infatti la necessità di superare l’altrimenti inevitabile contraddizione dell’ordinamento giuridico che non può, da una parte, attribuire un diritto e, dall’altra, incriminarne l’esercizio.


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