Moot Court 2011
Moot Court
Se un robot fa danni: chi è responsabile?
18 maggio 2011
Aula VII
17,00 - 19,00
Anche nell'Anno Accademico 2010-2011, all'interno del corso “Diritto, scienza e nuove tecnologie” (Prof. Amedeo Santosuosso), si svolge la simulazione di un processo (Moot Court) di cui sono protagonisti gli studenti del corso. Quest'anno la questione riguarda la responsabilità civile nel caso di danno derivante da un robot dotato di un livello di I.A. molto evoluto e utilizzato in ambito ospedaliero.
IL CASO
Il Dott. Rossi, medico presso l’Istituto Ospedaliero A, si avvale dell’attività lavorativa del Robot Mr. Help, di forma umanoide e dotato di un algoritmo di apprendimento, in grado di riconoscere i comandi vocali che gli vengono impartiti dal Dott. Rossi e dai pazienti, e di prestare assistenza, in primo luogo, ai pazienti più bisognosi, in base al proprio codice etico di condotta. In particolare, Mr.Help somministra i farmaci ai degenti del reparto, sulla base delle indicazioni contenute nelle cartelle cliniche elettroniche caricate sul server del reparto, a cui Mr.Help accede attraverso il suo software.
Il giorno 1.2.2011, durante l’orario di visita pomeridiano, Mr.Help riceve la chiamata di emergenza da un paziente e si precipita ad aiutarlo. Nel tragitto, Mr.Help urta rovinosamente Tizio, il quale si trovava nel reparto in visita allo zio ricoverato presso il nosocomio. L’impatto violento fa cadere a terra Tizio che, nell’occasione, riporta la frattura esposta del femore della gamba sinistra.
Tizio si rivolge al proprio legale che suggerisce al proprio assistito di agire in giudizio, in sede civile, verso l’Istituto Ospedaliero A, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (spese mediche, mancato guadagno per impossibilità di recarsi al lavoro) oltre al danno non patrimoniale (invalidità temporanea totale e parziale, invalidità permanente, turbamento psicologico che ha ogni qual volta entra in un ospedale). L’Ospedale chiama in causa il Dott. Rossi, chiedendo il riconoscimento della sua responsabilità esclusiva e la propria Assicurazione per ottenere la copertura assicurativa.
Il Dott. Rossi chiama in causa Roboeasy, la ditta produttrice di Mr. Help, affermando la presenza di un difetto di fabbricazione.
A questo punto Tizio avanza domande anche verso il Dott. Rossi e la Roboeasy.
Il Tribunale decide di avvalersi dell’aiuto di un Expert Witness, che verrà sentito in giudizio secondo le tecniche di cross-examination.
La Corte, quest’anno tutta al femminile, entra in aula e dichiara aperta l’udienza. Dal numero di codici e manuali presenti sul banco si intuisce che è stato necessario un notevole studio del caso.
Il Giudice relatore espone sinteticamente il fatto e la vicenda processuale (le chiamate in causa e altro). Poi il Presidente dichiara aperta l’udienza.
Gli avvocati del danneggiato (attore) chiedono che il proprio assistito (Tizio) possa ottenere il risarcimento dei danni derivati dallo scontro che lo stesso ha avuto con Mr. Help, come tipica ipotesi di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla base dell’art.2043 c.c.. La domanda è rivolta all’Ospedale, in quanto proprietario di Mr Help e in quanto l’incidente si è verificato all’interno delle mura ospedaliere.
L’Ospedale, in primo luogo, si difende dalla domanda attorea, negando la propria responsabilità. Chiama, quindi, in causa il Dott.Rossi, affermandone la responsabilità esclusiva, in quanto soggetto utilizzatore del robot.
In via subordinata, nel caso in cui la Corte ritenga invece sussistente la propria responsabilità, l’Ospedale chiede di essere manlevato dalla propria assicurazione. Una clausola del contratto assicurativo, infatti, stabilisce che “La presente polizza copre l'attività svolta dal personale medico-sanitario operante, a titolo di lavoro subordinato e parasubordinato, nella struttura ospedaliera”. L’avvocato fa valere che nell’attività di assistenza medica rientrano anche i compiti svolti da Mr Help.
Il dott. Rossi si costituisce e resiste alla domanda avanzata dall’Ospedale, in quanto la condotta dannosa non è stata evitabile neppure con la dovuta diligenza e sorveglianza, che afferma comunque di aver prestato.
Inoltre, il dott. Rossi chiama in causa la ditta produttrice Roboeasy, sostenendo che il comportamento di Mr Help sia dovuto a un difetto di produzione. Infatti, pur essendo il robot equipaggiato con un algoritmo di apprendimento e un codice etico di condotta, il Dott. Rossi sostiene che il margine di modificabilità del comportamento del robot sia molto basso e che, quindi, il robot è da equiparare a un semplice oggetto.
La ditta Roboeasy, al contrario, afferma che Mr Help è stato costruito utilizzando le conoscenze tecnologiche più avanzate e che, all’uscita dal suo magazzino, il robot era perfettamente funzionante. Sostiene che l’algoritmo di apprendimento è tale da consentire una modificazione consistente del comportamento del robot, anche in relazione agli stimoli che riceve dall’ambiente esterno e soprattutto da parte di chi ne ha la disponibilità. Afferma, quindi, che il Dott. Rossi sia responsabile ex art. 2048 c.c., per non aver “educato” in maniera adeguata il robot, e in particolare per non aver adottato un codice etico di condotta che potesse far fronte alle situazioni di emergenza.
L’assicurazione resiste alla domanda di manleva avanzata dall’Ospedale, sostenendo l’estraneità del robot dal personale medico infermieristico e della sua condotta da quanto previsto nella polizza.
Gli avvocati delle parti procedono all’esame dell’Expert Witness, ingegnere esperto in intelligenza artificiale e robot con capacità di apprendimento. L’Expert Witness afferma di aver analizzato il robot subito dopo l’incidente e di non aver rilevato alcun difetto di fabbricazione nelle componenti di hardware e software. La ditta produttrice Roboeasy è praticamente esonerata da responsabilità e rinuncia a porre qualsiasi domanda all’esperto.
Il collegio difensivo del Dott. Rossi, a questo punto, conduce un’agguerrita cross-examination tentando di mettere al muro l’esperto con domande sempre più incalzanti, che gli valgono anche il richiamo da parte della Corte a evitare “domande suggestive”. Nonostante questo, il preparatissimo Expert Witness resta coerente con le proprie risposte, affermando che il robot è privo di difetti di fabbricazione e che il Dott. Rossi avrebbe dovuto “insegnargli” come affrontare alcune situazioni di emergenza, ad es. non correndo per i corridoi negli orari di visita.
Visti gli sviluppi del dibattimento, l’attore estende le proprie domande risarcitorie anche verso il Dott. Rossi ex art. 2048 e verso la ditta Roboeasy ex art 2043.
In sede di repliche, l’Ospedale insiste sulla responsabilità del Dott. Rossi per culpa in educando e culpa in vigilando, e sulla manleva da parte dell’assicurazione.
A questo punto il collegio del Dott. Rossi cambia strategia e punta sull’autonomia totale del robot, sostenendo che il grado di sviluppo di Mr Help lo rende a tutti gli effetti membro del personale medico infermieristico (e quindi sotto la responsabilità dell’Ospedale), arrivando anche ad affermare che l’urto deriverebbe da un concorso colposo di Tizio. Inoltre, sostiene che, in ogni caso, il fatto sia stato commesso da Mr. Help per la necessità di salvare il paziente da un pericolo attuale di danno grave alla persona, per cui al danneggiato spetterebbe un’indennità rimessa all’equo apprezzamento del giudice ex art. 2045.
Sia l’assicurazione che la ditta Roboeasy si richiamano alle proprie posizioni precedentemente esposte.
Sia l’assicurazione che la ditta Roboeasy si richiamano alle proprie posizioni precedentemente esposte.
L’udienza si è tenuta a porte aperte, e il pubblico ha potuto assistere a tutto lo svolgimento del processo. Ora è tempo che la Corte si ritiri per la decisione in camera di consiglio.
Dopo una camera di consiglio piuttosto lunga, la sentenza del Tribunale (letta dal Presidente) ritiene sussistente la responsabilità solidale del dott. Rossi e dell’istituto ospedaliero, accogliendo la domanda di manleva verso la compagnia assicurativa. Ritiene invece totalmente priva di responsabilità la ditta produttrice Roboeasy. Infine, compensa le spese processuali tra tutte le parti in causa per la novità e la complessità della materia.
Foto di gruppo con tutti i ragazzi del corso.
Divisione dei ruoli: |
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CORTE |
DANNEGGIATO |
OSPEDALE |
MEDICO |
PRODUTTORE |
ASSICURAZIONE |
EXPERT WITNESS |
Materiali: |